Approfondiamo con i Legali Fiduciari dell’Associazione Medico Protetto.

Come funziona la responsabilità medica? Chi deve pagare? E come si deve comportare il medico in caso che un’ Azienda Sanitaria voglia “scaricare” su di lui tutta la responsbailità? Tutte queste domande, apparentemente banali, sono in realtà all’ordine del giorno e spesso non c’è sufficiente chiarezza attorno a questi argomenti. Ma rispondere in modo completo e corretto è di fondamentale importanza per essere costantemente informati, aggiornati e in grado di gestire tutte le situazioni, persino le più complicati. Infatti se da un lato la sanità italiana è indubbiamente tra le migliori al mondo, purtroppo dall’altro può accadere che qualcosa vada storto e che si entri nel complesso mondo dei risarcimenti.

In questo senso prendiamo spunto da una delle tantissime richieste sullo stesso tema arrivate in redazione, che denunciano:

“La Struttura Sanitaria vuole farmi firmare una clausola che sposta su di me come professionista l’intera responsabilità medica per qualsivoglia problematica nei confronti del paziente. Cosa dice la legge? Come mi devo comportare?”

Lo chiediamo al’ Associazione Medico Protetto, che ormai è un punto di riferimento per la tutela dei camici bianchi sull’intero territorio nazionale:

I legali fiduciari dell’Associazione ci hanno risposto : “La Legge n. 24/2017 (cd legge Gelli – Bianco) disciplina chiaramente il rapporto tra la struttura sanitaria e l’esercente la professione sanitaria in caso di richiesta di risarcimento presentata da un paziente. Oltre a definire con chiarezza un doppio binario risarcitorio e due diverse tipologie di responsabilità, la legge Gelli disciplina anche il diritto di rivalsa della struttura nei confronti dell’esercente la professione sanitaria limitandolo chiaramente, all’art. 9, ai soli casi di colpa grave e dolo.

In tal senso clausole contrattuali che estendano in maniera indeterminata ed esclusiva la responsabilità risarcitoria del professionista sanitario sembrano essere in contrasto diretto con la lettera e lo spirito della normativa vigente e, per l’effetto, di difficile applicabilità. In aggiunta, una clausola siffatta sembrerebbe essere altresì carente dei requisiti di determinabilità e di merito previsti dal Codice Civile e creerebbe un chiaro squilibrio contrattuale nei confronti della parte “debole” del rapporto lavorativo”.

“Il problema parrebbe chiaro e risolto ma così, purtroppo, non è” sottolinea inoltre il Presidente Edoardo Pantano, che ci tiene a precisare come “Nonostante sia quindi chiaro che una clausola contrattuale non possa in nessun modo superare una legge dello Stato, per opporre l’invalidità della stessa, il Medico si troverebbe comunque a dover adire a vie legali con tutto il conseguente dispendio di energie e costi da sostenere per vedersi riconoscere le sue giuste ragioni”.

“Il mio auspicio – prosegue il Presidente – è quello che di fronte a tale evidenza siano proprio le stesse Strutture Sanitarie a rimuovere tali clausole dai contratti proposti e in tal senso, viste le numerosissime richieste di assistenza arrivate in questi giorni, contatteremo personalmente già nei prossimi giorni le principali Associazioni di categoria per cercare un comune accordo sul tema. I nostri consulenti sono ovviamente a disposizione di tutti i Medici che si trovassero nella stessa situazione per analizzare ed orientare al meglio, in modo assolutamente gratuito, relativamente ai singoli casi specifici”.

Per info e contatti: https://www.medicoprotetto.it/contatti/

SaluteIn

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